La tutela dei bagagli dei passeggeri

Il regolamento UE del 16.02.2011 n. 181 all’art. 7, stabilisce, relativamente ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che i passeggeri hanno diritto a un risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei bagagli e l’importo massimo previsto non sarà inferiore a 1.200 €.
Ciò trova conferma nell’art. 1681 c.c. secondo cui: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”.
La norma si spiega considerando che il vettore ha l’obbligo di trasportare la persona ma anche quello di assicurarne l’incolumità e l’integrità dei bagagli.
È doveroso riportare anche un orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus, su di un tram (o su un autobus), la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l’interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri che nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all’art. 1681, che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta (Cass. n. 2496/2004)”.
L’art. 1693 c.c. rubricato “Responsabilità per perdita e avaria”, prevedendo la responsabilità ex recepto, al primo comma stabilisce che: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.

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