Il ruolo della giurisprudenza amministrativa sul rapporto tra il principio di legalità e i poteri amministrativi impliciti

Al fine di avere una visione onnicomprensiva del principio di legalità e delle sue accezioni, non si può prescindere dall’indagine della giurisprudenza amministrativa circa il rapporto tra il principio di legalità e i poteri amministrativi impliciti.
Il nucleo attorno al quale ruotano le maggiori difficoltà ermeneutiche è rappresentato dalla esatta perimetrazione degli spazi riconosciuti nel sistema amministrativo italiano ai poteri impliciti.
A tal riguardo è opportuno evidenziare che il problema dell’ammissibilità di poteri siffatti è stato solo in parte ridimensionato nella sua portata a seguito della espressa codificazione – avvenuta con la legge n. 15/2005 – di poteri di cui in passato, con la legge n. 241/1990 già si riconosceva la implicita titolarità in capo all’amministrazione: il riferimento è ai poteri di autotutela (nella forma della revoca e dell’annullamento), di convalida e di sospensione dell’atto.
Tanto è ancor più vero se solo si considera che il tema dei rapporti tra il principio di legalità e l’ammissibilità di cd. poteri impliciti, è tornato prepotentemente d’attualità per effetto del riconoscimento, soprattutto in capo alle Autorità indipendenti, di poteri concomitanti o consequenziali rispetto a quelli espressamente conferiti dalla legge.
Il TAR Bari, sez. I, con sentenza n. 1803 del 2009, ha affermato che: «l’uso del potere implicito da parte dell’amministrazione non è esente da limiti, enucleabili anch’essi dai principi generali, primo fra tutti il principio di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi autoritativi».
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 2244 del 2007, ha precisato: «la formulazione legislativa di un obiettivo programmatico assegnato all’amministrazione, come la promozione della concorrenza ad opera dell’AEEG, non la autorizza all’uso di poteri non indicati dalla legge, pur se gli stessi si rivelino necessari per la finalità enunciata, trovando tale conclusione ostacolo nella necessità di rispettare il principio di legalità sostanziale».

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