Regione Campania – Ritornano i restringimenti – Obbligo di mascherine all’aperto fino al 31 dicembre

ORDINANZA n. 26 del 30 ottobre 2021.
(Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 25 del 30/09/2021- pubblicata sul BURC in pari data – e, per l’effetto:
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
b) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
1.2. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;
1.3. fatte salve le disposizioni che impongono l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, detto obbligo resta fermo, anche all’esterno, ove si configurino assembramenti o affollamenti e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale.
L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e SS.MM.II., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

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