Il sistema delle fonti convenzionali dell’International Humanitarian Law

I rami principali delle origini dell’International Humanitarian Law sono rappresentati dal Diritto di Ginevra e da quello dell’Aja: le parti deboli di un conflitto armato sono sotto l’egida del corpo normativo elvetico, mentre il complesso delle Leggi neerlandesi emette normative sui criteri di comportamento dei belligeranti riguardo l’arte operativa, le strategie e le tattiche dell’arte militare. La storica suddivisione dei due ordinamenti, all’indomani della nascita dei due Protocolli Aggiuntivi del 1977, è superata in quanto accorpati nel medesimo settore giurisprudenziale. Le fonti concordatarie fondamentali del DIU partono ufficialmente dal 1864 con la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna a firma di 12 Plenipotenziari. Il trattato nacque dalle esperienze dunantiane e dalla evidente carenza di procedimenti atti alla sospensione transitoria dei combattimenti, ad una moratoria che permettesse il recupero dei feriti, ad un temporaneo armistizio per motivi umanitari. Quattro anni più tardi, l’11 dicembre 1868, su proposta dell’Imperatore di Russia e Duca di Finlandia Alessandro II, fu sancita la Convenzione di San Pietroburgo: tale dichiarazione poneva il veto sull’uso di particolari proiettili di artiglieria e granate individuali il cui uso improprio avrebbe potuto procurare danni gravissimi per l’uomo. Qualche anno prima esperti militari dell’Impero avevano messo a punto munizioni deflagranti mediante contatto: questo tipo di armamento avrebbe provocato danni ingenti ed irreversibili agli uomini coinvolti nei combattimenti e, per evitare inutili e crudeli violenze, il figlio dello Zar Nicola I lanciò l’idea di ricusare l’utilizzo di tali armi ad altre Nazioni mediante la ratifica di un accordo. Nel 1899 e nel 1907 furono stipulate le Convenzioni dell’Aja sul rispetto delle Leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull’adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864. Il congresso fu realizzato per volere dell’ultimo Imperatore di Russia, lo Zar Nicola II Romanov. A presiedere la prima conferenza fu il Barone Egor Egorovič Staal, il quale fu alla guida dei lavori di 26 Governi che ebbero inizio il 18 maggio 1899. Temi fondamentali furono gli ambiti di applicazione del Diritto bellico e la fondazione della Permanent Court of Arbitration (Corte Permanente di Arbitrato) per la soluzione di querelle sopranazionali. Alla seconda Conferenza di Pace parteciparono 44 Stati e i lavori iniziarono il 15 giugno 1907: anche questo congresso fu voluto dallo Zar Nicola II di Russia su indicazione di Franklin Delano Roosevelt, 32° Presidente degli Stati Uniti d’America. Il 2 ottobre 1924 fu approvato dalla League of Nations (Società delle Nazioni) il protocollo per il regolamento pacifico delle controversie internazionali, conosciuto anche come Protocollo di Ginevra. Il Presidente del Consiglio francese Édouard Herriot e il suo omologo del Regno Unito James Ramsay MacDonald, al fine di rendere maggiormente incisiva l’opera dell’organizzazione intergovernativa della Société des Nations, proposero il principio dell’uso dell’arbitraggio internazionale per appianare i contrasti sopranazionali e la limitazione degli armamenti. Il 17 giugno 1925 fu firmato un altro accordo, omonimo al precedente, definito anch’esso Protocollo di Ginevra, relativo però al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici, il cui depositario fu il governo d’Oltralpe. Quattro anni dopo, sempre nella République et Canton de Genève, fu effettuata una revisione della Convenzione del ‘06 e ne fu stilata un’altra riguardo il trattamento dei prigionieri di guerra. Anno 1949, pietra miliare delle 4 Convenzioni di Ginevra (I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare; III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra): gli accordi elvetici sono il cardine dello ius in bello, ovvero del Diritto Internazionale Umanitario. In esse si stabiliscono i riferimenti essenziali ed inderogabili da adottare quando le relazioni diplomatiche non hanno potuto evitare, loro malgrado, l’uso della forza armata; altresì i 4 concordati circoscrivono la condotta negli scontri e le procedure delle ostilità, e agiscono in difesa di coloro che non hanno relazioni o non sono più coinvolti nelle azioni di combattimento: dunque il loro obiettivo è preservare il suum di ciascun essere umano, di tutelare cioè quelle condizioni etiche ed ontologiche proprie dell’uomo. Nel 1972 le United Nations elaborano la Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione. L’8 giugno 1977, gli inviati plenipotenziari approvano 2 Protocolli aggiuntivi alle 4 Convenzioni di Ginevra del ‘49 che potenziano l’ala protettiva sulle vittime dei conflitti armati internazionali (Primo Protocollo) e non internazionali (Secondo Protocollo). Il 10 ottobre 1980, sempre nella succitata cittadina svizzera, fu firmata la Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell’impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Nel 1997, al fine di interdire i pericoli di ordigni come le mine terrestri, ad Ottawa, in Canada, fu firmata la Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione): da un punto di vista etico le infide mine terrestri rappresentano criticità incalcolabili anche per il post conflitto; le mine antiuomo, a esplosione, a frammentazione sono state un incubo nel sud-est asiatico, soprattutto perché alcune, scambiate per giocattoli dai bambini, hanno portato alla morte, ad amputazioni e alla perdita della vista di moltissimi innocenti. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale è il concordato di creazione dell’International Criminal Court (Tribunale Penale Internazionale): oltre a rendere esplicite le norme riguardanti le funzioni giudiziali e le prerogative della Corte, stabilisce i nessi con l’ONU e con organizzazioni terze. Il trattato è stato firmato nella nostra Capitale nel 1998 durante la 52a Sessione presieduta dall’ucraino Hennadiy Udovenko presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Oltre al Preambolo, tredici sono i Capitoli dello Statuto, dove vengono definiti, tra l’altro, i principi dell’istituzione della Corte Penale Internazionale, le normative contro i crimini di guerra e i precetti verso i crimini contro l’umanità. Nel 1999, nel 2003 e nel 2005 altri 3 Protocolli si aggiungono alle fonti pattizie del Diritto Internazionale Umanitario: il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja per la protezione rafforzata dei Beni Culturali in caso di conflitto armato; il Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (alla Convenzione del 1980 sul divieto o sulla restrizione dell’impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati); e il Terzo Protocollo aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Nel 2008 fu firmata la Convenzione internazionale sulla restrizione dell’impiego delle cluster munitions, le famigerate “bombe a grappolo”, dispositivi contenenti devastanti bomblets antiuomo, anticarro o miste. Dopo la Dichiarazione di Wellington è stata adottata la Convenzione ONU sulle munizioni a grappolo il 30 maggio 2008 nella Capitale della Repubblica d’Irlanda, Dublino, e sottoscritta successivamente ad Oslo, sede del Governo del Regno di Norvegia, il 3 dicembre 2008. Gli Stati Uniti d’America, la Cina e la Russia non risultano essere tra i firmatari della Convention, che comunque è entrata in vigore il 1° agosto 2010 dopo la ratifica della Repubblica del Burkina Faso e della Repubblica della Moldavia.

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