“… non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”

Il libro di Don Milani, “Lettera ad una professoressa”, ebbe una grande valenza pedagogica. Metteva sotto accusa la scuola degli anni sessanta considerata come “un ospedale che cura i sani e respinge i malati, in quanto non si impegnava a recuperare e aiutare i ragazzi in difficoltà, mentre valorizzava quelli che già avevano un retroterra familiare positivo. Rileggere oggi questo libro equivale ad una lente attraverso cui esaminare la nostra scuola e capire se è cambiata e quanto vale. Ma andiamo con ordine e vediamo nel tempo come si passa dal semplice inserimento, all’integrazione e all’inclusione, in particolare dei diversamente abili. In Italia i primi centri per persone con disabilità nacquero nel XIX ad opera di Sante De Sanctis, e con la prima scuola magistrale ortofrenica diretta da Maria Montessori. In seguito, nacquero scuole speciali ad opera di religiosi e enti assistenziali. Nel 1923, la Riforma Gentile, sancì l’obbligo scolastico solo per i ciechi e i sordomuti. Nonostante l’art. 3 della Costituzione Italiana stabiliva che “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali”, fino agli anni ’70, in Italia, continuarono ad esistere classi speciali per minorati e classi differenziali. Infatti, solo nel 1971, con la Legge 118, fu disposto che l’istruzione dell’obbligo per i disabili poteva "avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire" l'apprendimento o la frequenza della stessa. Con tale legge si supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non venivano abolite, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni su iniziativa della famiglia. Siamo però ancora nella fase del semplice inserimento dell’alunno. La prima vera svolta si ha con  la  Legge 517/77 che sancì con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola. Introducendo la figura dell’insegnante di sostegno nella scuola elementare e media. Dalla visione di  una scuola uguale per tutti si passa ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale l' alunno con handicap sia accettato in via normale. La  Sentenza della Corte Costituzionle n. 215/87, prima, dichiarò  il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. La Legge  del 5 febbraio 1992, n. 104, poi,  “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, raccolse ed integrò tutti gli interventi legislativi in materia, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale. Con essa gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono:  la Diagnosi Funzionale (DF); il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

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