Valenza degli atti inoltrati via mail non certificata

Le e-mail, ossia le electronic mail, cioè la posta elettronica, è cosa entrata oramai da tempo nella nostra vita quotidiana.
Tuttavia, alla forma consueta e nota di email, recentemente è stata introdotta la PEC ossia la Posta Elettronica Certificata di cui, tra le altre cose, per obbligo di legge devono essere muniti tutti gli operatori economici e professionali.
Tale ultima forma di email equivale alla raccomandata e cioè a una comunicazione che ha piena valenza legale in quanto ci sono enti terzi certificati, i fornitori del servizio PEC del mittente e del destinatario (possono anche coincidere nello stesso soggetto), che sono abilitati ad attestare ai sensi di legge l'effettivo invio e ricezione della nostra corrispondenza nonché del momento in cui ciò é avvenuto.
A tal proposito, è utile spendere una parola per chiarire che la missiva PEC si intende recapitata e nota al destinatario nel momento in cui viene inserita nella sua casella di posta elettronica, ossia indipendentemente se poi effettivamente il destinatario si rende conto della sua esistenza e va a leggerla.
Anche lo Stato, conscio della comodità di tale potente strumento, pensò di dotare ogni cittadino di una casella di posta elettronica certificata di modo che venisse a rimuoversi la necessità delle costose (e diciamolo, scomode) raccomandate cartacee tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
L'iniziativa, lodevole nell'intenzione, non ha poi trovato una effettiva concretezza per via di difficoltà tecniche e culturali nonché di una certa diffidenza soprattutto da parte della popolazione di età più avanzata.
Fatto sta che la quasi totalità dei privati che adoperano internet usa le normali mail, cioè quelle non PEC, per comunicazioni anche di una certa importanza.
È lecito, quindi, chiedersi quale sia la valenza giuridica di tale più immediata forma di comunicazione.
Spesso, infatti, non ci si sofferma sul valore legale delle mail non certificate.
Ovviamente, la questione è delineata da norme ed indirizzi giurisprudenziali che, in ultima analisi, derivano da evidenze tecniche e scientifiche e non essendoci norme specifiche al riguardo, la cosa deve essere inquadrata nel solco degli indirizzi correnti.
Nella buona sostanza, le mail non certificate (ossia non PEC + firma digitale), come è del resto consolidato orientamento (cfr. Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 22/02/2015) devono essere considerate a firma digitale "leggera".
La firma digitale "leggera" si definisce tale in quanto vi é la presunzione che il mittente sia individuabile dall'header (la provenienza) della mail per il fatto che per inviare una mail lo stesso deve entrare in uno spazio con username e password.
Tuttavia, tale firma digitale "leggera", a differenza di quella "pesante" (o forte), che si attua con PEC e firma digitale, non ha automaticamente valore legale poiché manca di taluni requisiti tecnici (non ci sono soggetto terzi certificatori) che rendono del tutto sicuro che il mittente della mail sia proprio l'apparente intestatario della casella di posta elettronica e che il destinatario ha ricevuto la missiva in tale data.
Difatti tali mail (sono quelle che usualmente utilizziamo tutti) assumono valenza legale SOLO SE corroborate da una cornice di ulteriori elementi che le fanno inequivocabilmente ricondurre a Tizio, Caio o Sempronio.
Solitamente, questa cornice è una continuità di atti e rapporti tra le parti per cui la singola mail è chiaramente individuabile come elemento organicamente inserita in un continuum di reciproci personali rapporti.
Dunque se, ad esempio, inviamo una mail a un nostro abituale fornitore per fissare un ordine o per modificarne o annullare un accordo precedentemente convenuto, la presenza stessa di consolidati rapporti e di altri atti intercorsi, casomai che hanno effetti contemporanei alla nostra mail, da valore legale alla nostra mail.
Se, viceversa, non esiste tale continuità di rapporti, allora sarebbe relativamente facile dimostrare che la comunicazione non ha rilevanza e non produce effetti sul piano giuridico.
In tal caso, ad esempio l'opposizione a una multa, è sempre necessario inviare le nostre comunicazioni via PEC o per la tradizionale posta raccomandata.

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