?Pacchetto vacanza?? No. ?Pacchetto-vacante?.

Molti ricordano il ?bidone? che un compaesano ricevette la scorsa estate. Il bellonese ?bidonato? volle snobbare le agenzie turistiche locali preferendo una che opera nella capitale d?Italia e della quale anzich? ricevere un ?pacchetto vacanza? ebbe un ?pacchetto-vacante?. Abbiamo chiesto a Mario Salviati, un esperto del settore, di informarci come evitare o ridurre i ?bidoni?. ?Quando si compra un pacchetto turistico bisogna concentrare la propria attenzione soltanto sulle clausole e condizioni di viaggio e di soggiorno. In particolare, continua l?esperto, bisogna guardare la clausola che contiene le precisazioni relative al trasporto, al soggiorno e agli altri servizi accessori compresi nel prezzo; pi? le precisazioni sono chiare, complete, dettagliate e pi? l?organizzazione del viaggio ? affidabile, meglio ancora se sono contenute in un esauriente opuscolo informativo. Se le precisazioni non sono chiare, e complete, nel senso che bisogna fare molte domande per avere ragguagli che risulteranno un po? evasivi, allora ? meglio cambiare agenzia senza dare peso alle assicurazioni verbali. Un?agenzia seria e di nome, dovrebbe dare una selezione dei programmi predisposti dall?organizzazione del viaggio e sottoposti al cliente, in base all?esperienza acquisita ed ai reclami ricevuti. Per le vacanze all?estero, per esempio, un?agenzia seria consegna al cliente anche le istruzioni scritte su tutte le formalit? burocratiche da espletare, nonch? gli indirizzi ed i numeri telefonici degli alberghi o dei punti di soggiorno. Poich? ? proprio sulle spese di soggiorno che l?organizzatore del viaggio tende a risparmiare, ? indice di maggiore affidabilit? la completezza di precisazioni su categoria, servizi e posizione dell?albergo, vitto, assistenza, attrezzature eccetera. E? meglio che il prezzo della vacanza sia ?tutto compreso?, altrimenti possono venir fuori le sorprese. Questi pochi elementi sono sufficienti per giudicare un ?pacchetto vacanza? anche se, ovviamente, decoro e qualit? della vacanza dipendono dalla cifre che si spende. In base alle norme il l?organizzatore della vacanza pu? annullare senza indennit? il viaggio se non ? stato raggiunto il numero minimo di viaggiatori, purch? sia previsto nelle condizioni contrattuali, ma l?annullamento deve essere portato a conoscenza del turista almeno quindici giorni prima e ogni somma deve essere rimborsata integralmente. L?organizzatore pu? anche aumentare il prezzo globale della vacanza per variazioni dei cambi o delle tariffe di trasporto, purch? questa facolt? sia previsto nelle condizioni contrattuali: ma, in ogni caso, se l?aumento del prezzo globale eccede il 10%, il turista pu? annullare il contratto senza penali. Va ricordato, per?, che queste norme si applicano solo ai pacchetti-vacanza venduti in Italia, non a quelli comprati, per esempio, da un?agenzia turistica con sede in un altro paese. In ogni caso di disservizi ed inadempienze, il consumatore ha tempo 10 giorni lavorativi dal rientro per presentare reclamo scritto (tramite raccomandata AR) al fine di ottenere il risarcimento. Per?, il reclamo va fatto anche subito sul luogo di vacanza (meglio se scritto), per dare modo all?operatore turistico di rimediare tempestivamente al disservizio. In pratica i reclami sono due e, se non si presenta il primo, si perde il diritto al secondo. E? consigliabile utilizzare la macchina fotografica per documentare disservizi, inadempienze, carenze igieniche, ecc., e il reclamo va presentato sia all?agenzia turistica sia all?organizzatore del viaggio o pacchetto turistico, se figura nel contratto a nell?opuscolo informativo, perch? sono entrambi tenuti, per le rispettive responsabilit?, al risarcimento del danno. Va anche ricordato che il decreto legislativo n. 111/1995 prevede il divieto di chiedere al consumatore una caparra superiore al 25% all?atto della presentazione del pacchetto, ma siccome le norme non prevedono sanzioni di alcun tipo l?agenzia turistica pu? chiedere tranquillamente il 50%, anche perch? il turista non conosce la legge. Le norme stabiliscono poi, che l?operatore turistico deve restituire la caparra al consumatore se questi recede per ?fatto sopraggiunto? a lui non imputabile, per esempio se ? colpito da una malattia o se il viaggio diventa completamente rischioso per epidemie, guerre, atti terroristici o altri eventi gravi. Sembra tutto bene, ma nelle norme c?? una ?dimenticanza? che annulla del tutto la protezione dei turisti: ci si ? dimenticati, cio?, di stabilire il divieto di chiedere al turista una penale in caso di recesso per ?fatto sopraggiunto? a lui non imputabile. Cos? che i contratti prevedevano ?legalmente? penali anche del 50% a altrettanto legalmente la caparra del 50% non viene restituita. Un altro caso che rende possibile la disdetta del consumatore ? quando l?operatore turistico comunica una modifica significativa delle modalit? di svolgimento della vacanza, come per esempio un cambio anche parziale di destinazione di un tour, di periodi dei soggiorni, ecc.; in questo caso il consumatore pu? scegliere tra la disdetta totale (entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione) con diritto alla restituzione entro sette giorni dall?acconto versato, oppure la fruizione di un pacchetto turistico di qualit? equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di qualit? inferiore con rimborso della differenza di prezzo. Le norme hanno anche istituito il ?fondo nazionale di garanzie? per i turisti in difficolt? che ? gestito dal Ministero delle attivit? produttive. Tuttavia, il decreto ministeriale n. 349/1999 ha stabilito che il fondo interviene soltanto nel caso in cui l?operatore turistico sia in possesso di regolare autorizzazioni; quindi, i veri e proprio ?bidoni turistici? di operatori che prendono i soldi e scappano non sono risarciti. Comunque, le agenzie turistiche che espongono la vetrofania o la targa di associazione alla Fiavet sono in regola con la licenza, essendo la prima condizione di ammissibilit? all?associazione di categoria, che ne accerta la sussistenza. Il fondo di garanzia ? praticamente pagato dagli operatori turistici, che devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilit? civile nei confronti dei turisti: lo 0,5% dei primi versati per le polizze va ad alimentare il fondo e viene versato direttamente dalle compagnie assicurative alle tesorerie provinciale dello stato. Compito del fondo, che ? retto da un comitato di gestione, ? di: assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento dell?operatore turistico, sia in caso di accertata insolvenza, tale da non consentire, in tutto o in parte, l?osservanza degli obblighi contrattuali assunti; organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all?estero che si trova nelle suddette difficolt?; assicurare la fornitura di un immediata disponibilit? economica in caso di rientro forzato di turista da paese extracomunitari quando ci sono emergenze imputabili o meno all?organizzazione?. Conclude il Salviati.

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