Sufficienza della legalità formale quando il soggetto regolatore è un organo rappresentativo della comunità. Parte III

Le fonti normative di autonomia, in quanto equiparate agli atti normativi statuari ricevono una precisa collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto.
Per quanto attiene al rapporto tra statuto e regolamenti, lo statuto è una fonte a carattere rinforzato, subprimario, idonea a prevalere sulle disposizioni regolamentari ed avente ad oggetto le norme fondamentali concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, cui le norme regolamentari devono conformarsi, le quali sono da inquadrarsi tra le fonti secondarie.
I regolamenti in quanto rapportati agli atti normativi statuari ricevono una ulteriore, precisa collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti del diritto. A volte, in quanto disciplinano materie non regolate dalla legge, dai regolamenti governativi, dai rispettivi statuti, essi hanno il potere di innovare l’ordinamento giuridico alla stessa stregua dei regolamenti statali cd. indipendenti e quindi fanno parte della stessa tipologia di atti previsti dall’art. 17, co. 1, lett. c) della Legge 400/1988.
In generale, i regolamenti degli enti locali, se dotati di rilevanza esterna, sono espressione di autonomia normativa e, quindi, hanno un contenuto sostanzialmente normativo racchiuso sotto la veste formale dell’atto amministrativo.
Tale potestà normativa incontra ai sensi dell’art. 7 del T.U. il limite dei principi fissati dalle leggi sia statali che regionali, nonché dello statuto, limitatamente per i regolamenti adottati in attuazione delle norme statutarie.
Da ciò si rileva come il legislatore ordinario ha sempre mantenuto una chiara distinzione tra fonte statutaria e regolamenti, chiamati questi ultimi ad eseguirne e svilupparne le disposizioni dello statuto. Il T.U. del 2000 evidenzia, così, il diverso ruolo che nel nuovo ordinamento devono avere statuti e regolamenti, evidenziando con chiarezza l’appartenenza dei regolamenti al grado di fonti secondarie.
Si ritiene, invece, in rapporto ai regolamenti statali e regionali che il principio di competenza prevalga su quello gerarchico.
La potestà regolamentare degli enti locali ha trovato nella nuova formulazione del Titolo V della Costituzione una ulteriore e più importante legittimazione, perché, estesa all’intero ambito dell’ente territoriale, può esercitarsi anche con l’emanazione di regolamenti indipendenti.
L’art. 117, sesto comma, infatti, come già citato, dispone che gli enti locali hanno potestà regolamentare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
L’art. 4 della L. 131/2003 ha ulteriormente precisato che: «L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie»; e che: «La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione».
L’ampio riconoscimento agli enti locali dell’intervento regolamentare in un ambito non delimitato ma esteso ad attività che riguardano non solo quelle previste ma anche quelle che di volta in volta sono ritenute necessarie a svolgere per venire incontro e soddisfare le esigenze delle collettività da esse regolate, giustifica l’emanazione da parte degli enti locali anche dei regolamenti indipendenti.
A tale proposito tale giustificazione trova riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 6317 del 2004, ha correttamente sottolineato che, a seguito della nuova copertura costituzionale, «la potestà regolamentare degli enti locali può spaziare oltre le materie contemplate espressamente, in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali».
Si ritiene sottolineare che anche prima dell’entrata in vigore del titolo V, la normativa che disciplinava la tipologia dei regolamenti accennava alcune materie che potevano essere collocate nell’ambito dei regolamenti indipendenti. Infatti, l’art. 7 del T.U. recita che: «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l’esercizio delle funzioni».

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