Posteggi a pagamento solo in presenza di posti gratuiti. Cosa prevede la legge

A fine maggio 2008, la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tar), con sentenza numero 5218/2008, ha stabilito che sono illegittime le zone di parcheggio a pagamento qualora nelle vicinanze non esistano parcheggi che gli automobilisti possano usufruire gratuitamente, procedendo, quindi, all'annullamento della delibera numero 104/2004 del comune di Roma. Il punto focale della questione verte, dunque, essenzialmente, su quello che è il disposto e l'interpretazione dell'art. 7, commi 8 e 9 del nuovo Codice della strada (D. Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Il comma 8 dell'articolo in parola, in particolare, stabilisce che "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". In molti comuni italiani è, però, stato deciso di destinare la maggior parte dello spazio disponibile a parcheggi a pagamento fondando tale scelta su una interpretazione giuridica apparentemente non corretta dello stesso comma 8 dell'art. 7 Cds. il quale prevede che "Tale obbligo (ossia di istituire parcheggi gratuiti, ndr) non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite 'A' dall'art. 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Sull'argomento era già intervenuta la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza numero 116 del 9 gennaio 2007, aveva ritenuto che il giudice ordinario legittimamente può annullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". In materia di parcheggi merita ancora un cenno l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi tra i giudici di merito e da ultimo confermato dal Giudice di Pace di Caserta mediante la propria pronuncia numero 3376/08 dell’8 aprile 2008. Esso, nello specifico ritiene di escludere l’applicabilità di qualsivoglia sanzione amministrativa nel caso in cui sull’autovettura parcheggiata in un luogo ove la sosta dei veicoli sia consentita solo previo pagamento di una somma oraria, determinata dalla competente autorità, non sia esposto il documento attestante l’avvenuto versamento anticipato. Ciò in quanto il Codice della strada non prevede il caso della sosta a pagamento non potendosi, conseguentemente, ipotizzare alcuna sanzione di carattere e natura amministrativa. A tal proposito la sentenza in parola correttamente ribadisce che “i fatti non costituiscono violazioni del Codice della strada, bensì semplice debito verso la Pubblica amministrazione, pertanto, quest’ultima avrà unicamente il diritto di agire civilmente per il recupero della somma ad essa dovuta dal ricorrente ai sensi dell’art. 1173 primo comma del Codice civile”, ossia dovuta in forza di un rapporto contrattuale insorto tra l’automobilista e l’ente che gestisce i parcheggi a pagamento. Ne deriva, pertanto, che, in casi consimili, l’eventuale verbale elevato dalla competente polizia municipale deve essere annullato.

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