Legalità procedurale: il compromesso raggiunto per compensare i deficit di legalità sostanziale e di legittimazione democratica delle AA.II. – II Parte
Secondo una parte della dottrina, restano dubbi circa la legittimità costituzionale della previsione di A.A.I., essa «potendo apparire, per molti versi, una forzatura dell’impianto istituzionale pensato dai Padri fondatori. Il che sembra rendere comunque necessaria la loro costituzionalizzazione mediante una riforma del testo vigente della Carta».
Il punto più delicato che emerge dalla prassi riguarda l’ammissibilità di poteri normativi impliciti, e in particolare di regolamenti indipendenti o spontanei.
Si tratta di discipline adottate in assenza di un’attribuzione di potere relativa all’oggetto trattato, talvolta ritenute legittime sul presupposto che le autorità debbano essere dotate di tutti i poteri indispensabili ad assicurare la loro missione.
Per il settore dell’energia, la l. n. 481/95, all’art. 2, co. 5, stabilisce che le autorità «sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza»; e la giurisprudenza del Consiglio di Stato con sentenza 29 maggio 2002 n. 2987, ha fondato proprio su questa generica previsione la legittimità dell’esercizio da parte dell’Aeeg di poteri normativi, volti a «dettare prescrizioni atte a garantire la sicurezza degli impianti» di erogazione gas.
Il Consiglio di Stato ha rovesciato, con questa decisione, la sent. n. 4658, del 29 giugno 2001, TAR Lombardia, Sez. II, con cui il TAR di Milano aveva accolto il ricorso di alcune società distributrici di gas, le quali avevano impugnato la suddetta deliberazione dell’Autorità, lamentando l’imposizione di un obbligo, a loro carico, non sorretto da alcun fondamento di legge. È vero che manca una normativa di rango primario rivolta a disciplinare i casi di pronto intervento in seguito a segnalazioni di dispersioni di gas, ma è anche vero che il Supremo Collegio sostiene che è possibile fondare una generica potestà regolamentare dell’Autorità, in tema di sicurezza degli impianti, all’art. 2, co. 5, della L. 481/1995, legge istitutiva dell’Autorità stessa, e adottando, sia pur implicitamente, una concezione meramente formale del principio di legalità.
Autorevole dottrina sostiene che una potestà regolamentare indipendente possa spettare alle A.A.I. solo qualora si vogliano ritenere come indipendenti quei regolamenti che comunque coprono in via originaria la materia, visti anche gli ampi spazi di libertà loro concessi dal legislatore.
Sarebbe costituzionalmente lecito che la legge stabilisca di ritirarsi dalla disciplina di determinati settori o materie, limitandosi a dettare i principi generali e a prestabilire i limiti della produzione normativa autonoma anche di valore primario.