Legalità procedurale: il compromesso raggiunto per compensare i deficit di legalità sostanziale e di legittimazione democratica delle AA.II. – I Parte
Nel richiamare la sua precedente giurisprudenza (nella sentenza 2521/2012 la VI Sezione richiama la sua precedente sentenza 27 dicembre 2006, n. 7972), il Supremo Collegio amministrativo, chiarisce che «La dequotazione del principio di legalità sostanziale – giustificata, come detto, dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori – impone, inoltre, il rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari».
Per quanto attiene alle garanzie che si rendono indispensabili, perché possa essere affidata la funzione di regolazione ad un soggetto privo di legittimazione democratica, vi è innanzitutto la valenza garantistica del principio di legalità, la quale è assicurata dalla ricorribilità giurisdizionale degli atti di regolazione. Di pari importanza è la valenza democratica, la quale è assicurata dalla partecipazione al procedimento di formazione. Ma entrambe le valenze sono assicurate anche e soprattutto dalla indipendenza strutturale e funzionale del soggetto regolatore. In particolare, la loro indipendenza in primis dal Governo è il tratto distintivo delle A.A.I.: è questa la principale garanzia per l’esercizio della funzione di regolazione da parte di un soggetto privo di legittimazione democratica.
Dalla ricognizione delle disposizioni, che stabiliscono competenze e modalità dei componenti delle A.A.I. e che disciplinano il rapporto che hanno i loro atti sul piano funzionale con direttive e controlli azionati dall’esterno, sembra doversi inferire l’indipendenza delle A.A.I. quanto meno dal circuito politico-rappresentativo nonostante alcune ricorrenti affermazioni della giurisprudenza amministrativa secondo cui esse si configurano come elementi dell’apparato statale.
Ad esempio, quella per cui «l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è, a tutti gli effetti, organo dello Stato in quanto esercita potestà regolatorie e sanzionatorie tipicamente statali, e non esprime né rappresenta interessi diversi da quelli propri dello Stato, tanto è vero che si denomina “autorità” e non “ente”. L’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano la sua posizione nei confronti di altri organi dello Stato sono strumenti individuati dal legislatore per garantire la piena rispondenza del suo operato ai valori costituzionali di cui all’art. 97 Cost., ma non la pongono al di fuori della struttura dello Stato» (Così Cons. Stato Sez. III, 28 maggio 2012, n. 3136).
Ovvero, quella per cui «è ammissibile la richiesta di parere al Consiglio di Stato da parte di un organismo dotato di posizione di autonomia ed indipendenza, espressione dello Stato ordinamento e, conseguentemente, anche della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, rientrante nel novero delle Amministrazioni indipendenti» (Così Cons. Stato, Sez, II, Ad. di Sezione, 17 aprile 2013, n. 3044, del 27 giugno 2013 (n. affare 869/2013), la quale richiama Cons. St. Sez. I, 22 marzo 2010, n. 870).