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La Cassazione: cade in una buca lo scooter, sì al risarcimento

È caduto con lo scooter dopo averne perso il controllo a causa del grave degrado del manto stradale in una “profonda buca”, riportando lesioni e danni al motorino. Un incidente, secondo i Giudici della Cassazione, per i quali ha colpe il Comune. Per la Cassazione civile, spetta al Comune risarcire il centauro caduto sulla buca nell’asfalto. A meno che, beninteso, non riesca a provare il caso fortuito, che tuttavia è rappresentato da un fatto del danneggiato o di un terzo che non si può prevedere né prevenire: la condotta colposa della vittima, dunque, non interrompe il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno; nesso il quale è insito nel fatto stesso che la caduta sia cagionata dall’interazione fra la condizione pericolosa della strada e l’agire umano. È quanto emerge dalla sentenza 4051/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023 dalla terza sezione civile della Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal centauro: sbaglia la Corte d’appello quando esclude il risarcimento sul rilievo che lo scooter era inadeguato a fronteggiare le insidie della strada e quindi il conducente avrebbe dovuto adottare un percorso alternativo. In realtà nella responsabilità ex articolo 2051 c.c. non conta se la cosa in custodia abbia o no natura insidiosa e l’insidia sia o no percepibile oppure evitabile dal danneggiato. La responsabilità del custode è oggettiva: la vittima del sinistro si limita a provare l’esistenza e l’entità del danno e la riconducibilità alla cosa, mentre la prova liberatoria a carico del Comune consiste nel dimostrare l’intervento di un elemento esterno che elide il nesso causale. E che può essere un fatto naturale, di un terzo o della stessa vittima. Ma la condotta del danneggiato integra il fortuito soltanto quando è tale da sovrapporsi al modo di essere della cosa, degradandola a mera occasione del sinistro. Risulta insomma escluso che la buca nell’asfalto non possa essere prevista né prevenuta: anzi può essere rimossa o almeno segnalata. Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il custode deve ritenersi responsabile anche se la condotta della vittima è negligente, distratta, imperito o imprudente. La condotta colposa del danneggiato, tuttavia, non risulta indifferente nella liquidazione ad opera del giudice: può comunque ridurre il risarcimento o anche escluderlo per tutti i danni che l’attore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza: nel secondo caso, però, serve un’eccezione ad hoc della controparte. La parola passa al giudice del rinvio. La sentenza della Cassazione è destinata a costituire un precedente perché i casi di cittadini che chiamano in causa il Comune dopo essere caduti per strade o marciapiedi sconnessi non sono isolati.

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