La giurisprudenza amministrativa in merito al rispetto del principio di legalità da parte delle Autorità Amministrative Indipendenti

È ormai nota la difficoltà dei giudici amministrativi nel prestare ossequio al principio di legalità sostanziale, soprattutto quando si trovano a dover sentenziare su atti normativi delle Autorità Amministrative Indipendenti.
A tal proposito il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 7296 del 2006, riconosce: «la possibilità di una compensazione della caduta della legalità sostanziale per effetto di un rafforzamento della legalità procedurale sotto forma di garanzie del contraddittorio, giungendo all’affermazione della necessità di garantire il contraddittorio anche con riguardo ai presupposti che costituiscono il fondamento di una determinata misura regolativa, e dunque anche le finalità che il regolatore intende perseguire attraverso l’emanazione dell’atto normativo misura in oggetto». Inoltre, in tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha dichiarato: «illegittima la misura normativa dell’AEEG di introduzione del c.d. ‘prezzo di non arbitraggio’ in ragione della mancata realizzazione di un contraddittorio effettivo e di integrarla su una delle finalità che stavano alla base del provvedimento impugnato».
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 4874 del 2014, stabilisce che: «il parziale temperamento del principio di legalità in senso sostanziale – giustificato dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori – impone, altresì, come una sorta di contraltare sistematico, il rafforzamento delle garanzie di legalità in senso procedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari».
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.1532 del 2015, afferma che: «la dequotazione del tipico principio di legalità in senso sostanziale, che si estrinseca, in particolare, attraverso la tipica forma di esercizio del potere regolamentare ai sensi dell’art. 17 l. 23 agosto 1988 n. 400, si giustifica, nel caso delle Autorità Indipendenti, in ragione dell’esigenza di assicurare il perseguimento dei fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore, impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all’evoluzione del sistema; una predeterminazione legislativa rigida risulterebbe invero di ostacolo al perseguimento di tali scopi: da qui la conformità a costituzione, in relazione agli atti regolatori in esame, dei poteri impliciti».
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 2182 del 2016, ribadisce ulteriormente che: «il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale, impone che sia la legge a individuare, anche se indirettamente, lo scopo pubblico da perseguire e i presupposti essenziali, di ordine procedimentale e sostanziale, per l’esercizio in concreto dell’attività amministrativa; tuttavia, atteso che la prede-terminazione rigorosa dell’esercizio delle funzioni amministrative comporterebbe un pregiudizio alla finalità pubblica per la quale il potere è attribuito, la dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolare settori come quelli demandati alle Autorità Amministrative Indipendenti – impone il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale: il quale si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell’ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari».
Ecco che emerge dalla giurisprudenza un’altra eccezione del principio di legalità, la cd. legalità procedurale.

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