L’ordine pubblico nel sistema penale italiano

Il codice penale richiama il concetto di ordine pubblico nel libro II al titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico” e nel libro III alla sezione I del capo I “Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica”.
La nozione penalistica di ordine pubblico è sempre stata oggetto di dibattiti perché tale concetto pur essendo presente nel codice penale come elemento di individuazione di una classe di reati è, comunque, sempre incerto il suo contenuto, al punto tale di essere – secondo autorevole dottrina – la categoria più problematica della parte speciale del diritto penale.
L’ordine pubblico ha un significato più ristretto per il diritto penale, in quanto esso è sinonimico di garanzia del regolare andamento della vita sociale, che consente la pacifica convivenza dei cittadini, per i quali l’interesse in tal senso assume le forme della tranquillità e della sicurezza.
A tal proposito si deve evidenziare come da ogni reato commesso dai cittadini possa derivare un turbamento dell’ordine pubblico, il cd. allarme sociale.
Pur tuttavia, il disvalore di queste fattispecie si esprime non nella semplice anticipazione della tutela di un bene finale, ma nella rilevanza attribuita alla potenziale diffusività dell’offesa.
Com’è noto, l’ordine pubblico viene inteso in due accezioni, una ideale e l’altra materiale.
L’ordine pubblico ideale è inteso come insieme di principi e valori connaturati nell’ordinamento giuridico e suscettibile di essere offeso mediante la semplice manifestazione del dissenso politico e ideologico. L’ordine pubblico materiale è, invece, spiegato in termini di situazione di pacifica convivenza sociale.
Dottrina maggioritaria esclude che l’ordine pubblico ideale possa costituire un bene legittimamente tutelabile in sede penale, soprattutto se in conflitto con gli interessi di rango costituzionale; viceversa, l’ordine pubblico materiale, viene considerato un bene giuridico dotato di autonomia, la cui tutela penale è compatibile con le norme costituzionali.
Non mancano critiche in ordine all’effettiva praticabilità di una netta distinzione tra le due eccezioni dell’ordine pubblico come oggetto di tutela penale.

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