Riduzione del canone nel contratto di locazione ad uso abitativo: come richiederlo

L’attuale stato di emergenza sanitaria, come previsto, ha portato con sé correlate problematiche di natura economica.
Ed invero, la mancanza di liquidità se in alcuni ha causato lievi disagi, in altri, purtroppo, si è tradotta in una lesione dei diritti primari garantiti dalla Costituzione.
Appare chiaro che in un sistema fondato sul riconoscimento e sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo sia “doveroso impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”  in quanto ”il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione“.
Invero, l’obbligo di corrispondere il canone al proprietario non viene meno, tout court, per l’insorgere delle difficoltà economiche relative alla pandemia.
Gli interessi in gioco, a ben vedere, sono tutti privati e la materia, sebbene sembri richiederlo, appare prestarsi mal volentieri ad un intervento da parte del legislatore. La panacea richiesta del congelamento delle suddette obbligazioni, appare utopistica ed iniqua, ciò, invero, non farebbe altro che favorire i conduttori a danno dei proprietari, alimentando il gioco di accorciare una coperta che sembra sempre più corta
Gli interventi messi in campo dal legislatore
Seppur limitati e limitanti meritano di essere menzionati quegli interventi legislativi che hanno tentato di fornire una risposta alle esigenze in commento. In particolare, la previsione di cui all’art. 65 del c.d. “Decreto Cura Italia” in materia di locazioni di immobili ad uso commerciale riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, per l’anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, ciò per gli immobili di categoria catastale c/1. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito riconosciuto ha ad oggetto solo i canoni effettivamente pagati.
Degno di nota, inoltre, è anche l’art. 91 del medesimo decreto legge, il quale impone al giudice di valutare la crisi da corona virus nel contenzioso, relativamente alla mancata corresponsione dei canoni di locazione. In altri termini, laddove omettendo il pagamento dei canoni si venga chiamati a risponderne davanti al Tribunale, il giudice non potrà non tener conto dello stato emergenziale di fondo.

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