Sanzioni alle compagnie aeree per ritardi e disservizi

Un gruppo di cittadini bellonese, tempo addietro, decise di fare un viaggio di piacere per trascorrere un periodo oltre oceano. Si present?, dopo dovute prenotazioni, all?aeroporto internazionale di Fiumicino per l?imbarco. Tutti i componenti il gruppo si presentarono allo sportello per il Ceck-in dove appresero che il volo era stato spostato di tre ore. Trascorso il tempo annunciato, del volo neppure l?ombra. Inizi? una protesta all?indirizzo della compagnia aerea che doveva trasportare i bellonesi. Il giorno successivo, il tanto sospirato volo, ebbe inizio con ventiquattro ore di ritardo, creando molte difficolt? ai passeggeri. Al ritorno, il gruppo si rivolse all?avvocato Raffaele Russo di Vitulazio che avvi? un procedimento per far risarcire i suoi assistiti. Il legale, ha fatto pervenire a tutti i componenti il gruppo, la seguente lettera: ?Il 21 marzo u.s. sono entrate in vigore le disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 (G.U. n. 54 del 6 marzo 20069. Le nuove regole sono applicabili solo se i passeggeri sono in partenza da uno Stato membro e valgono per tutti i voli, compresi i voli charter anche nel caso che siano inclusi nei
pacchetti turistici “tutto compreso” (all inclusive). In particolare il provvedimento prevede che nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo il vettore aereo che viola le disposizioni e non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri, ? punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000; in caso di ritardo il vettore aereo ? invece punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 10.000?.

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