Niente marca dell’auto, annullata la multa

Nel periodo estivo, una cittadina bellonese si rec? a fare visita a dei parenti. Durante la sua permanenza a Cosenza, dopo tre mesi ? venuta a conoscenza di essere stata multata dalla Polizia Municipale, perch?, stando al verbale contestatole, avrebbe attraversato un incrocio mentre il semaforo era rosso. Si ? rivolta ad un suo cugino avvocato il quale ha presentato ricorso che ha ricevuto un esito positivo perch?: ?la polizia municipale comunale, in ambito di accertamento delle violazioni al codice della strada ha l’obbligo di individuare in maniera precisa il veicolo stesso, fornendone una descrizione completa e dettagliata, comprensiva di numero di targa, indicazione della tipologia della vettura ed anche con menzione della marca della casa costruttrice?. Lo ha deciso il giudice di pace di Cosenza, che, con sentenza n. 3757/05, ha accolto l’impugnativa della bellonese. Alla ricorrente era stato contestato, a distanza di alcuni mesi dal fatto ipotizzato, di aver oltrepassato il semaforo rosso. Pertanto, alla malcapitata era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, con decurtazione di 6 punti dalla patente. La multata, a quel punto, ? insorta contro il provvedimento sfavorevole, grazie anche al suo avvocato che si ? accorto come nel verbale della Municipale non era affatto indicato la marca dell’autovettura. Il giudice di pace ha dato ragione all’avvocato annullando la sanzione inflitta ed ha restituito i punti della patente prima decurtati. ?La sentenza emanata dal giudice di pace – riferisce Alessandro Castoro, difensore della donna – appare importante poich? si colloca nel solco di una profonda rivisitazione sulla fattispecie della notificazione tardiva della sanzione amministrativa, oltrech? all’istituto della decurtazione dei punti-patente, fortemente contestato negli ultimi tempi e gi? oggetto di alcune statuizioni da parte della Corte di Cassazione?.

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